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Il numero massimo di ufficiali da assegnarsi ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, compresi gli appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare, anche se siano stati o vengano ricollocati in congedo, non puo' superare i 200. A modifica di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, il contingente di cui al precedente comma non comprende gli ufficiali con funzioni di presidente e di giudice, da assegnare ai predetti tribunali nel numero massimo previsto dall'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-03-29;164~art2 · fonte del testo