Art. 3
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1949 al 9 ottobre 2010. 45 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal corpo della Giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 90 unita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-03-29;164~art3 · fonte del testo