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Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal corpo della Giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 90 unita'.

Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-03-29;164~art3 · fonte del testo