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[1]L'efficacia delle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, convertito nella legge 17 marzo 1930-VIII, n. 246, e' prorogata fino alla cessazione dello stato di guerra.

[2]I magistrati delle Corti di appello, attualmente investiti della Presidenza delle giunte arbitrali, previste dalle disposizioni sovra richiamate, possono conservare tali funzioni anche in caso di promozione.

Testo in vigore dal 16 marzo 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-22;146~art1 · fonte del testo