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Le procedure che all'atto della cessazione dello stato di guerra saranno pendenti davanti alle giunte speciali previste dalle disposizioni richiamate nell'art. 5 del R. decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, verranno proseguite davanti agli stessi organi con l'osservanza delle norme di diritto sostanziale gia' in vigore.

Testo in vigore dal 16 marzo 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-22;146~art2 · fonte del testo