Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le procedure che all'atto della cessazione dello stato di guerra saranno pendenti davanti alle giunte speciali previste dalle disposizioni richiamate nell'art. 5 del R. decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, verranno proseguite davanti agli stessi organi con l'osservanza delle norme di diritto sostanziale gia' in vigore.
Testo in vigore dal 16 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
