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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]L'efficacia delle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, convertito nella legge 17 marzo 1930-VIII, n. 246, e' prorogata sino al 31 dicembre 1941-XX.

[9]La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 23 marzo 1940-XVIII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI GRANDI - DI REVEL

[14]Visto, il Guardasigillt: GRANDI

Testo in vigore dal 26 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;262~art1 · fonte del testo