Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri
Art. 1
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Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1 luglio 1965.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
