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Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, sub lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti: "b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso, in servizio presso altri ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sara' designato dallo Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso; "c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza di materia strettamente attinente al concorso". La disposizione di cui al secondo comma del predetto articolo 5, sub lettera c), e' sostituita dalla seguente: "c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso".
Testo in vigore dal 7 luglio 1961 al 22 dicembre 2008
