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La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, gia' prorogata dall'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, e' ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1966.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1965 al 30 giugno 1966
