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La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, gia' prorogata dall'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, e' ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1966.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 giugno 1966, n.453
1La L. 27 giugno 1966, n.453 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, e' prorogato al 31 dicembre 1966, o alle successive scadenze consuetudinarie."
Testo in vigore dal 30 giugno 1966 al 28 dicembre 1966
