Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1966 al 28 dicembre 1966. Leggi il testo vigente →

La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, gia' prorogata dall'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, e' ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1966.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 giugno 1966, n.453

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La L. 27 giugno 1966, n.453 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, e' prorogato al 31 dicembre 1966, o alle successive scadenze consuetudinarie."

Testo in vigore dal 30 giugno 1966 al 28 dicembre 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1966

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1965 al 30 giugno 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 giugno 1966, n.453

    La L. 27 giugno 1966, n.453 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, e' prorogato al 31 dicembre 1966, o alle successive scadenze consuetudinarie."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-12-17;1394~art1 · fonte del testo