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Il locatore puo' far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilita' dell'immobile, quando intenda gestire l'esercizio personalmente o farlo gestire da un proprio figlio. Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile perde la sua efficacia qualora, entro sei mesi dal rilascio, il locatore od il figlio non assumano effettivamente la gestione nell'esercizio o la cedano a terzi. In tali casi il conduttore ha diritto al ripristino della locazione nonche' al risarcimento dei danni.

Testo in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;191~art5 · fonte del testo