Sono prorogate sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro:
- a)la concessione dell'abbuono di cui all'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 898;
- b)le disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche.
Testo vigente dal 10 dicembre 1957
