Sono prorogate sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro:

  • a)la concessione dell'abbuono di cui all'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 898;
  • b)le disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche.

Testo vigente dal 10 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1144~art2 · fonte del testo