Al cittadino rimpatriato in possesso dell'attestato di "rimpatriato" rilasciato dalle autorita' consolari o dal Ministero degli affari esteri e' riconosciuta dalle prefetture la qualifica di profugo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, su domanda dell'interessato.

Testo vigente dal 16 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;922~art2 · fonte su Normattiva