Normativa organica per i profughi

Art. 15 — Personale non insegnante

Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 14, nonche' negli istituti italiani di cultura, al quale sia riconosciuta la qualifica di profugo, e' assunto a domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso e' assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art15 · fonte su Normattiva