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Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sara' provveduto secondo le norme dell'art. 7 della legge 15 luglio 1950, n. 505. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

Testo in vigore dal 12 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-11;765~art5 · fonte del testo