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Le norme contenute nel decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, prorogato con legge 29 settembre 1948, e le precedenti disposizioni in esso richiamate sono ulteriormente prorogate fino al 30 aprile 1949, termine entro il quale sara' emanata la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani. E' anche prorogata, fino al 30 aprile 1949, la disposizione dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 163, che sospende l'efficacia della clausola del divieto di sublocazione. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 maggio 1950, n. 253
2La L. 23 maggio 1950, n. 253 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951".
La L. 23 maggio 1950, n. 253, come modificata dal D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la proroga dei contratti di locazione e di sublocazione e' protratta sino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1952 al 29 maggio 1955
