Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1978 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il termine del 30 giugno 1978, stabilito dal paragrafo I dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'articolo 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, entro il quale i titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio alla data del 31 ottobre 1977 sono tenuti a presentare domanda di nuova licenza sostitutiva delle precedenti, e' prorogato al 30 novembre 1978. Il termine del 31 ottobre 1978, stabilito dai primi due commi del paragrafo 4 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'articolo 62, sesto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, e' prorogato al 31 marzo 1979. La disposizione di cui all'articolo 35, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, ha effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 29 aprile 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-04-28;141~art2 · fonte del testo