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Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e modificato dalla legge 7 febbraio 1968, n. 26, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1970. Sono convalidati ad ogni effetto gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni citate nel precedente comma dopo il 31 dicembre 1967 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
