Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito dal seguente: "Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500 milioni, nel caso di appalto-concorso e di licitazione privata, od i 100 milioni, nel caso di trattativa privata, e' richiesto il solo parere di una commissione presieduta dal Ministro per i lavori pubblici o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, da un avvocato dello Stato, da un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;403~art2 · fonte del testo