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Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito dal seguente: "Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500 milioni, nel caso di appalto-concorso e di licitazione privata, od i 100 milioni, nel caso di trattativa privata, e' richiesto il solo parere di una commissione presieduta dal Ministro per i lavori pubblici o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, da un avvocato dello Stato, da un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato".

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;403~art2 · fonte del testo