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Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, e' prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967. Fino alle date suddette continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, e di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1123~art1 · fonte del testo