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Gli Enti pubblici previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono soltanto lo Stato, le regioni, le province r, i comuni. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica. La capacita' professionale di cui all'articolo 6 della predetta legge deve essere accertata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attivita' svolta dal locatore, o dal figlio, che dovra' gestire direttamente l'azienda alberghiera.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008
