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La disposizione dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424, che proroga al 31 dicembre 1950 le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, rimane in vigore fino al 30 aprile 1951.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-12-28;1020~art1 · fonte del testo