Proroga di durata delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda
Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La disposizione dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424, che proroga al 31 dicembre 1950 le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, rimane in vigore fino al 30 aprile 1951.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008
