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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]La disposizione di cui all'art. 119 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, prorogata sino al 30 giugno 1941-XIX, con l'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, e' ulteriormente prorogata a tutto il 31 dicembre 1942-XXI, per la parte relativa alla facolta' accordata al Ministro per l'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica, con criterio discrezionale, in relazione alla disponibilita' di bilancio ed alle esigenze di servizio.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Di Revel

[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 11 settembre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-07-11;919~art1 · fonte del testo