Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 1974 al 2 giugno 1976. Leggi il testo vigente →
Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291, entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, e' prorogato di due anni.
Testo in vigore dal 26 agosto 1974 al 2 giugno 1976
