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Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291, entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, e' prorogato di due anni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 aprile 1976, n. 255
1La L. 29 aprile 1976, n. 255 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n. 376, e' prorogato per la durata di anni due con efficacia dal 19 aprile 1976".
Testo in vigore dal 2 giugno 1976 al 22 dicembre 2008
