Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291, entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, e' prorogato di due anni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 aprile 1976, n. 255

1

La L. 29 aprile 1976, n. 255 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n. 376, e' prorogato per la durata di anni due con efficacia dal 19 aprile 1976".

Testo in vigore dal 2 giugno 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1974 al 2 giugno 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 aprile 1976, n. 255

    La L. 29 aprile 1976, n. 255 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n. 376, e' prorogato per la durata di anni due con efficacia dal 19 aprile 1976".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-08-12;376~art1 · fonte del testo