Proroga di termini nel settore agricolo

Art. 5 — Disposizioni integrative

Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o piu' dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma". I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di passivita', restano validi anche nel caso di parziale realizzazione del progetto integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, purche' il progetto integrato del soggetto beneficiario del mutuo sia portato a compimento. I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per solo consolidamento di passivita', restano validi anche nel caso di mancata realizzazione, parziale o totale, del progetto integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, purche' il soggetto beneficiario del mutuo presenti un proprio progetto di investimento da realizzare con parte del ricavato del mutuo concesso ai sensi del citato comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo di rilevanza nazionale nel settore zootecnico, gia' ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, mantengono la titolarita' e la destinazione del finanziamento agevolato anche nel caso del venir meno dell'originario progetto integrato, purche' portino a termine la propria parte di progetto. Le somme impegnate per la stipula di mutui concessi ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conservate in bilancio fino al 31 dicembre 1999.

Testo vigente dal 20 agosto 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-08-17;290~art5 · fonte su Normattiva