Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 4 — 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990. 2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni. 3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli

Testo vigente dal 4 giugno 1990

urn:nir:stato:legge:1989-02-10;48~art4 · fonte su Normattiva