Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Art. 3 — 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1- bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre improrogabilmente dal 1 gennaio 1991
Testo vigente dal 4 giugno 1990
