Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La predisposizione dei piani annuali previsti dall'art. 20 della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi affluiti dai versamenti delle rate da parte di assegnatari di case in proprieta', degli avanzi netti delle pigioni degli alloggi costruiti in locazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge e dal contributo statale previsto dall'art. 22, sia in relazione al primo, sia al secondo piano settennale, sara' attuata dopo il secondo settennio. L'esclusione dal godimento del contributo statale dell'1 per cento di cui all'art. 22 della legge sopra citata, prevista dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge stessa, avra' riferimento alle rate degli assegnatari di alloggi costruiti dopo il secondo settennio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1148~art2 · fonte del testo