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La predisposizione dei piani annuali previsti dall'art. 20 della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi affluiti dai versamenti delle rate da parte di assegnatari di case in proprieta', degli avanzi netti delle pigioni degli alloggi costruiti in locazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge e dal contributo statale previsto dall'art. 22, sia in relazione al primo, sia al secondo piano settennale, sara' attuata dopo il secondo settennio. L'esclusione dal godimento del contributo statale dell'1 per cento di cui all'art. 22 della legge sopra citata, prevista dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge stessa, avra' riferimento alle rate degli assegnatari di alloggi costruiti dopo il secondo settennio.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
