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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge nei propri stati di previsione, a decorrere dall'esercizio 1955-56. Le somme predette saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario. La Gestione I.N.A.-Casa potra', prima del 31 marzo 1956, in relazione alle possibilita' di finanziamento, iniziare l'attuazione del secondo piano, sia per le costruzioni dirette, sia per quelle aziendali previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1148~art4 · fonte del testo