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Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto l'esercizio 1964-65.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
