Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. 265 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il primo comma, dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificato dall'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, e' sostituito dal seguente: "L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:
tolto: a) nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti;
tolto: b) in quelle che, avendo una popolazione compresa, tra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti piu' di 5 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico;
tolto: c) in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 200 unita', distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda i 2 chilometri, si trovino ad una quota non inferiore ai 400 metri sul livello del mare e distino non meno di 4 chilometri da altro posto telefonico pubblico comunque istituito o da istituire anche ai sensi della presente legge;
tolto: d) nelle frazioni di cui alle lettere b) e c), anche se aventi una distanza dal piu' vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista ed altitudine inferiore ai 400 metri, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;
tolto: e) negli scali ferroviari che distino piu' di 4 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati, preferibilmente, nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dalla Amministrazione delle ferrovie;
tolto: f) nei rifugi di montagna riconosciuti di particolare importanza dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa, con il Ministero del turismo e dello spettacolo, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, potra' essere impiantato il collegamento telefonico o radiotelefonico".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1215~art2 · fonte del testo