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Il primo comma, dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificato dall'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, e' sostituito dal seguente: "L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:
- a)nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti;
- b)in quelle che, avendo una popolazione compresa, tra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti piu' di 5 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico;
- c)in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 200 unita', distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda i 2 chilometri, si trovino ad una quota non inferiore ai 400 metri sul livello del mare e distino non meno di 4 chilometri da altro posto telefonico pubblico comunque istituito o da istituire anche ai sensi della presente legge;
- d)nelle frazioni di cui alle lettere b) e c), anche se aventi una distanza dal piu' vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista ed altitudine inferiore ai 400 metri, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;
- e)negli scali ferroviari che distino piu' di 4 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati, preferibilmente, nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dalla Amministrazione delle ferrovie;
- f)nei rifugi di montagna riconosciuti di particolare importanza dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa, con il Ministero del turismo e dello spettacolo, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, potra' essere impiantato il collegamento telefonico o radiotelefonico".
Testo in vigore dal 28 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
