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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara', fronte con il prelevamento, per l'esercizio finanziario 1959-60, di lire 800 milioni dal fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; con l'iscrizione in bilancio di lire 1700 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61; di lire 1500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 1000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65. Per ogni esercizio finanziario i due terzi, delle somme stanziate, a norma del precedente comma, sono destinati all'impianto di collegamenti telefonici nell'Italia, meridionale.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1215~art3 · fonte del testo