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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara', fronte con il prelevamento, per l'esercizio finanziario 1959-60, di lire 800 milioni dal fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; con l'iscrizione in bilancio di lire 1700 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61; di lire 1500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 1000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65. Per ogni esercizio finanziario i due terzi, delle somme stanziate, a norma del precedente comma, sono destinati all'impianto di collegamenti telefonici nell'Italia, meridionale.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
