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L'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, richiamata in vigore con la presente legge, e' sostituito dal seguente: "I prestatori d'opera, assunti in virtu' del precedente articolo 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attivita' dell'azienda".

Testo in vigore dal 11 marzo 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-02-10;80~art2 · fonte del testo