((I prestatori d'opera, assunti in virtu' del precedente articolo 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attivita' dell'azienda)).

Testo vigente dal 26 marzo 1961

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 1961

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1958 al 26 marzo 1961. 54 parole tolte, 1 parola aggiunta.

I prestatori d'opera, assunti in virtu' del precedente tolto: art. aggiunto: articolo 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attivita' dell'aziendatolto: , e possono essere conteggiati a copertura dell'aliquota di assunzione obbligatoria prevista dall'art. 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore degli invalidi di cui all'art. 2 della legge medesima, ferme restando le disposizioni dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;130~art3 · fonte del testo