Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1964 al 16 dicembre 2010. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per tutti i contratti stipulati e da stipulare in applicazione della predetta legge, puo' essere corrisposto allo istituto finanziatore, per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, un Contributo pari alla differenza tra l'interesse calcolato al tasso che l'istituto avrebbe praticato per operazioni similari e quello calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa: tale periodo non potra' essere superiore ad un anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-03-23;153~art2 · fonte del testo