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Per tutti i contratti stipulati e da stipulare in applicazione della predetta legge, puo' essere corrisposto allo istituto finanziatore, per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, un Contributo pari alla differenza tra l'interesse calcolato al tasso che l'istituto avrebbe praticato per operazioni similari e quello calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa: tale periodo non potra' essere superiore ad un anno.
Testo in vigore dal 9 aprile 1964 al 16 dicembre 2010
