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All'onere annuo di lire un miliardo, derivante dalla applicazione della presente legge, verra' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1963-64, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale; e per gli esercizi successivi fino al 1972-73, con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio. Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 9 aprile 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-03-23;153~art3 · fonte del testo