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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane delle costruzioni navali, disposizioni gia' prorogate fino al 31 dicembre 1942-XXI, con la legge 12 febbraio 1942-XX, n. 300, avranno effetto fino al termine dell'anno solare in cui verra' dichiarata la cessazione dello stato di guerra.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 6 maggio 1943-XXI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - CIANETTI - ACERBO - CINI - BONOMI
[13]Visto il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
