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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:.
[7]Articolo Unico
[8]Il termine indicato all'art. 1 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718, circa la messa in servizio di scafi di qualsiasi tonnellaggio con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca e per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli, e' prorogato al 31 dicembre 1943-XXII.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 5 dicembre 1941-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
