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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le disposizioni dell'articolo unico della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, relative alla concessione di proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori di riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di fabbricati danneggiati da terremoti o da altre pubbliche calamita' sono applicabili fino al 30 giugno 1942-XX.
[9]La proroga del termine di ultimazione dei lavori, di cui al precedente comma, puo' essere consentita anche quando ne sia stata concessa altra a norma della citata legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 853.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 1° agosto 1941-XIX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Gorla - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 11 ottobre 1942
