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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Le disposizioni dell'articolo unico della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, relative alla concessione di proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori di riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di fabbricati danneggiati da terremoti o da altre pubbliche calamita' sono applicabili fino al 30 giugno 1942-XX.

[9]La proroga del termine di ultimazione dei lavori, di cui al precedente comma, puo' essere consentita anche quando ne sia stata concessa altra a norma della citata legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 853.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a San Rossore, addi' 1° agosto 1941-XIX

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Gorla - Di Revel

[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 11 ottobre 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-08-01;932~art1 · fonte del testo