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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Le disposizioni dell'articolo unico della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, relative alla concessione di proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori di riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di fabbricati danneggiati da terremoti o da altre pubbliche calamita' sono applicabili fino al 30 giugno 1942-XX.

[9]La proroga del termine di ultimazione dei lavori, di cui al precedente comma, puo' essere consentita anche quando ne sia stata concessa altra a norma della citata legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 853. 1

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a San Rossore, addi' 1° agosto 1941-XIX

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Gorla - Di Revel

[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1942, n. 1076

1

La L. 8 agosto 1942, n. 1076 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le disposizioni delle leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, e 1° agosto 1941-XIX, n. 932, relative alla concessione di proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati danneggiati da terremoti o da altre pubbliche calamita', sono applicabili fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra. Le proroghe dei termini di ultimazione dei lavori, di cui al precedente comma, possono essere consentite anche quando ne siano state concesse altre, a norma delle citate leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, e 1° agosto 1941-XIX, n. 932".

Testo in vigore dal 11 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 ottobre 1942

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1941 al 11 ottobre 1942.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1942, n. 1076

    La L. 8 agosto 1942, n. 1076 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le disposizioni delle leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, e 1° agosto 1941-XIX, n. 932, relative alla concessione di proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati danneggiati da terremoti o da altre pubbliche calamita', sono applicabili fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra. Le proroghe dei termini di ultimazione dei lavori, di cui al precedente comma, possono essere consentite anche quando ne siano state concesse altre, a norma delle citate leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, e 1° agosto 1941-XIX, n. 932".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-08-01;932~art1 · fonte del testo