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Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle localita' di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero in prossimita' delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il Regio soprintendente ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilita' economica dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000
