Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle localita' di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero in prossimita' delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il Regio soprintendente ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilita' economica dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art11 · fonte del testo