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[1]Non e' dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprieta' privata a norma dei precedenti articoli.

[2]Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potra' essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese dell'educazione nazionale, in relazione al gettito dei proventi di cui all'articolo 15 della presente legge, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

[3]Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o localita' di cui all'articolo 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopraluoghi ed esclusi i premi di operosita' e rendimento.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art16 · fonte del testo