Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale di una norma che il giudice a quo non deve ne' direttamente, ne' indirettamente applicare perché estranea al thema decidendum. (Nella specie il pretore, nel corso di un procedimento per il reato di cui all'art. 734 cod.pen., aveva sollevato - in riferimento all'art. 9, comma secondo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali - in base al quale, in caso di inottemperanza agli obblighi ed agli ordini imposti dalla legge stessa, indipendentemente dalle sanzioni penali, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di ordinare la demolizione ovvero di imporre il pagamento di una somma mantenendo l'opera abusiva - sotto il profilo che ammettendo la sanatoria amministrativa nella generalità dei casi detta disposizione comporterebbe un'attenuazione della tutela del paesaggio; la Corte ha escluso la rilevanza della questione osservando che il giudice rimettente non doveva applicare la norma impugnata, la quale veniva in considerazione solo per l'attribuzione del potere alla P.A. indipendentemente da quello dell'autorità giudiziaria). Cfr.: sentt. nn. 45 e 60 del 1972.
Art. 15 Protezione delle bellezze naturali · Art. 9 Protezione delle bellezze naturali
La pronuncia del collegio dei periti, prevista dall'art. 15, quarto comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla misura dell'indennità fissata dal Ministro e non accettata dal contravventore, non configura un arbitrato necessario e, pertanto, non può essere configurata come un'ipotesi di deroga alla giurisdizione, in contrasto con l'art. 102 della Costituzione. L'art. 15 della legge suddetta, infatti, prevede un procedimento amministrativo che si svolge in funzione del successivo provvedimento ministeriale, che dispone il pagamento, e rispetto al quale la pronuncia del collegio peritale esplica una funzione determinante, ma strumentale.
Art. 102 cost. · Art. 15 Protezione delle bellezze naturali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2000 al 22 dicembre 2008. 5 parole tolte, 15 parole aggiunte.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: LGS. 29 OTTOBRE 1999aggiunto: L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 490 aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art15 · fonte del testo