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[1]Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai numeri l e 2 dell'art. 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per l'educazione nazionale ordina la notificazione in via amministrativa. della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.
[2]Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.
[3]Contro la dichiarazione, cosi' notificata, e' ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000
